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Corte di Cassazione: perseguitare il dipendente è stalking

sentenza

sentenzaLo sancisce una importante Sentenza della Suprema Corte, la numero 35588 / 2017, che crea un importante precedente giurisprudenziale, per chi in azienda è colpito da mobbing e dalle azioni persecutorie che solitamente lo accompagnano, e che si spingono a vessare e cercare di isolare la vittima in ambiti lavorativi e non, persino personali, familiari, comunque esterni all’azienda in cui lavora.

Precedente importante, per alcune persone vittima di mobbing, anche per sgretolare le reti di menzogne, diffamazioni, persecuzioni, ritorsioni e estorsioni, che attuano i mobbers in azienda e altrove, per due principali ragioni. Una è la volontà di colpire il dipendente mobbizzato e convincerlo ad arrendersi, presumibilmente accettando di essere estromesso senza protestare e senza attuare o continuare contenziosi giudiziari.

L’altra ragione risiede nella mentalità dei mobbers: la vittima – quasi fosse un predestinato o una predestinata – sarebbe comunque costretta a subire, e dovrebbe pure fungere da capro espiatorio e/o da sfogo, verbale o peggio, delle proprie frustrazioni e incapacità. Perché, non bisogna dimenticare, il mobbing e lo stalking spesso sono l’attuazione e la trasposizione, da adulti, del bullismo che gli stessi mobber probabilmente attuavano da giovani e adolescenti.

Parlando invece del caso specifico, di cui non conosco i contenuti umani e processuali, e restando sul piano giuridico, la Sentenza ha condannato definitivamente il responsabile di un servizio comunale che aveva perseguitato professionalmente e aziendalmente una dipendente, propria subordinata, causandole danni psicologici che si erano sostanziati in un apprezzabile turbamento, un grande disagio e prostrazione psicologica. La Corte di Cassazione ha anche disposto che il datore di lavoro risarcisca i danni in solido con lo stalker.

La persecuzione da parte di un superiore gerarchico, ha sentenziato la Suprema Corte, può andare persino oltre il mobbing, diventando stalking quando determinati comportamenti persecutori, anche se non di natura violenta, producono nella vittima un apprezzabile turbamento, come era accaduto nel caso considerato. L’impiegata era intatti stata costretta a subire gravi violenze morali, tra cui atteggiamenti oppressivi, pure di carattere sessuale.

Atteggiamenti del responsabile che erano durati per anni, e in modo abituale e ripetitivo, facendo così decadere anche l’eventuale prescrizione del reato. Allo stesso tempo, la Corte di ha anche respinto l’obiezione avanzata dai legali del manager di non applicabilità retroattiva, ad anni precedenti, della legislazione in tema di stalking. In realtà i comportamenti illegittimi e illegali sono stati protratti anche dopo l’approvazione della Legge sugli atti persecutori, che si è applicata quindi anche sul periodo pregresso.

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